Art. 165.
(Obblighi dei datori di lavoro).

      1. I datori di lavoro:

          a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

          b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o con il responsabile dei lavori;

          c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

          d) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 158, comma 1, lettera h).

      2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 167 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, comma 1, lettera b).